BUONA AMMINISTRAZIONE – TRASPARENZA e LEGALITA’

“BUONA AMMINISTRAZIONE”… dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000
L’art. 41 della CDF che con l’espressione “buona amministrazione” indica l’oggetto di un diritto attinente alla cittadinanza che ogni persona vanta nei confronti delle autorità pubbliche.
In tale ottica, l’amministrazione è “buona” quando tratta le questioni che riguardano qualsiasi persona in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole; quando le sue decisioni sono motivate e la persona interessata è stata ascoltata; quando consente agevolmente l’accesso di ogni persona al fascicolo che la riguarda nel rispetto degli interessi e dei diritti dei terzi.
Un’ altra importante constatazione conduce a ritenere che l’amministrazione pubblica non può e non deve essere ridotta al mero rispetto delle regole. La buona amministrazione si sviluppa anche nell’atteggiamento di comprensione e di rispetto delle ragioni del cittadino e nella assunzione di comportamenti ispirati alla lealtà ed allo spirito di collaborazione (friendly administration), con l’ovvio corollario che eventuali scostamenti dai citati canoni comportamentali dovrebbero condurre ad adeguate sanzioni.

La legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa

In base a quanto disposto da una legge fondamentale dello Stato italiano, la 241 del ’90 la pubblica amministrazione ha il dovere di essere efficiente, imparziale, “trasparente”.
TRASPARENZA vuol dire che il cittadino ha il diritto di conoscere quali sono le procedure attraverso le quali l’amministrazione agisce, quali sono i documenti che essa prende in considerazione, quali sono i tempi in cui i suoi procedimenti devono concludersi, chi ne risponde.
In pratica questa legge ha imposto alle amministrazioni pubbliche di “schedare” tutti i loro procedimenti e di rendere pubblico, con un regolamento apposito, la loro durata massima e il loro responsabile. Se non è diversamente previsto dal regolamento o da altra specifica norma, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.
Al responsabile del procedimento spetta di provvedere affinché i tempi previsti vengano rispettati, fare in modo che i destinatari degli effetti del provvedimento siano correttamente informati e rispondere alle loro richieste e istanze. Se la domanda di avvio del procedimento è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve comunicarlo all’interessato, che deve essere informato anche di eventuali richieste di parere che potrebbero ritardarne l’iter. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere personale, salvo vi siano esigenze di celerità o un eccessivo numero di destinatari, nel qual caso può avvenire mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero, negli atti dell’amministrazione o con altre forme idonee