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ECCO PERCHE’ NON E’ ASSOLUTAMENTE UNA GRAVE INGIUSTIZIA !!
Ritiene il collegio che la conclamata irregolarità amministrativa, sintomo e talora prova della colpevole trascuratezza nella difesa dell’interesse pubblico, quasi come un vero e proprio abbandono della funzione amministrativa, sia oggettivo elemento che, in un contesto territoriale ove i sodalizi mafiosi operano, renda più facilmente permeabili a questi ultimi l’amministrazione della cosa pubblica, e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità costituisca – a parte la responsabilità dei funzionari- elemento costitutivo della responsabilità “istituzionale” degli organi politici dell’ente locale, rilevante ai fini dell’art.143 T.U.E.L. (cfr. C.d.S. Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583);
per le ragioni indicate, lo scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, il che rende sufficienti elementi indizianti che permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all’amministrazione pubblica;
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